Le principali novità previste dal PAN – Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
Ritorniamo sull’argomento per ricordare a tutti gli associati, che acquistano e utilizzano prodotti fitosanitari, alcune novità introdotte dalla Direttiva Comunitaria e dalle norme di recepimento nazionali sulle quali occorre prestare la massima attenzione.
Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti
A questa riguardo si ricorda che:
– I patentini rilasciati o rinnovati sino ad ora dalle autorità provinciali competenti hanno validità fino alla scadenza dei 5 anni indicata sul patentino stesso;
– I nuovi corsi di formazione per gli utilizzatori avranno una durata di 20 ore con relativo esame di abilitazione. I corsi di aggiornamento per il rinnovo dei patentini che andranno a scadere avranno una durata di 12 ore e non sarà più necessaria la così detta verifica di apprendimento. Per quanto riguarda i corsi di rinnovo del patentino invitiamo tutti gli interessati a porre la massima attenzione alla data di scadenza allo scopo di iscriversi a un corso di aggiornamento prima che il patentino scada, evitando così il rischio di non poter fare gli acquisti dei prodotti fitosanitari o dover ripetere il corso di prima abilitazione.
– E’ previsto lo svolgimento in modalità FAD/E-learnig (formazione a distanza) per i corsi, sia di base sia di aggiornamento, per utilizzatori.
– A differenza di quanto sino ad ora fatto dal prossimo 26 novembre 2015 sia chi acquista che chi utilizza deve esse in possesso del patentino.
Informazione e sensibilizzazione
In merito all’informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata, la formulazione attuale è “apposizione di specifiche indicazioni ai bordi delle zone interessate che riportino idonee avvertenze”. Conseguentemente si dovranno esporre cartelli ai bordi degli appezzamenti che riportano l’informazione dell’avvenuto trattamento.
Controlli delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari
Questa è una delle novità più rilevanti. Tutte le tipologie d’irroratrici (escluso le attrezzature portatili) devono essere sottoposte al controllo funzionale, presso i centri riconosciuti dalla regione, entro il 26 novembre 2016 e poi entro cinque anni sino al 2020, dal 2021 ogni tre anni. I contoterzisti dovevano fare il primo controllo entro il 26 novembre 2014 per poi ripeterlo ogni due anni. Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 devono essere sottoposte al controllo entro cinque anni dalla data di acquisto.
Per oggettive ragioni logistiche consigliamo gli utilizzatori di iniziare a programmare i controlli senza attendere l’imminenza della scadenza prima richiamata.
Riguardo all’altra operazione obbligatoria, cioè la regolazione o taratura periodica effettuata dall’utilizzatore, si chiarisce che i dati da registrare sono la data di esecuzione della regolazione e i volumi d’irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali e che la scheda su cui tali dati vanno annotati è allegata o facente parte del registro dei trattamenti.
Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze
Per quanto riguarda la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari, il trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze non ci sono sostanziali novità rispetto a quanto già conosciuto e praticato nella nostra regione, compreso il corretto smaltimento dei contenitori, bonificati o meno, e dei fitofarmaci scaduti. Ricordiamo solamente che i prodotti fitosanitari devono essere custoditi in luoghi separati e chiusi o in appositi armadi dotati di serratura e della segnaletica prevista. I contenitori vuoti e i fitofarmaci scaduti sono rifiuti speciali (non pericolosi o pericolosi) e devono essere smaltiti utilizzando gli appositi accordi di programma o circuiti organizzati di raccolta, anche allo scopo di poter correttamente usufruire delle semplificazioni amministrative ed evitare l’obbligo d’iscrizione al SISTRI.
Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari
Questa è stata la novità più rilevante e cioè l’avvio della difesa integrata obbligatoria, dal 1° gennaio dello scorso anno.
Gli obblighi dell’azienda agricola in relazione a questa nuova fase sono, al momento, ridotti al minimo, e riguardano in pratica la sostanziale conoscenza (il Piano di Azione Nazionale parla di: conoscere, disporre direttamente o avere accesso a), laddove disponibili, dei dati metereologici, delle informazioni di una rete di monitoraggio, dei bollettini territoriali di difesa integrata, dei materiali informativi sulla difesa integrata. In pratica l’azienda, che già non pratica il sistema di difesa integrata, deve dimostrare, in caso di controllo, che conosce o ha accesso alle previsioni meteo e ai bollettini di difesa integrata e altro materiale informativo che può reperire tramite collegamenti informatici o più facilmente dal proprio fornitore di fitofarmaci.
In ultimo ricordiamo ancora una volta che tutti i trattamenti di prodotti fitosanitari, coadiuvanti, irritanti o non classificati devono essere registrati sull’apposito registro dei trattamenti (il così detto quaderno di campagna), pena una sanzione che va da un minimo di 500,00 Euro sino a un massimo di Euro 1.500,00. Il registro va conservato almeno tre anni dalla data dell’ultima annotazione. Le registrazioni vanno fatte entro trenta giorni dall’avvenuto trattamento. A questo proposito ricordiamo che nel numero scorso di questo giornale è stato allegato l’apposito registro che può essere utilizzato anche come registro delle fertilizzazioni per le aziende zootecniche obbligate e per le altre aziende che ricadono in ZVN superiori ai 6 Ha di SAU.