Contenimento peste suina: prorogate le misure di fino al 15 ottobre
Considerata la notifica di ulteriori focolai di PSA in allevamenti di suini domestici, facendo riferimento e seguito alla nota prot. 22237 del 1° settembre u.s., si confermano e si prorogano fino al 15 ottobre p.v. le misure contenute nelle circolari con le seguenti integrazioni.
Per quanto riguarda le movimentazioni dei suini, sia da vita che da macello, fatti salvi gli specifici divieti previsti nelle zone di protezione e zone di sorveglianza istituite ai sensi del regolamento (UE) 2020/687, ivi incluse le misure previste in caso di accertate connessioni epidemiologiche rilevate in seguito alle conferme di focolaio, nonché le condizioni previste dal regolamento (UE) 2023/594, si specifica quanto di seguito.
Province in cui ricadono le zone di restrizione per PSA per focolai nel domestico e/o casi nel selvatico.
Negli allevamenti ricadenti nei territori provinciali sopra specificati, le visite cliniche previste sulle partite di animali da movimentare sono da effettuarsi nei tempi previsti dalla citata nota, e devono comprendere, oltre all’ispezione dello stato di salute generale degli animali per il rilievo di eventuali segni clinici di malattia, un prelievo di sangue con EDTA per esame PCR sui soggetti disvitali o comunque affetti da patologie diverse dalle forme traumatiche.
In aggiunta alla visita, in relazione ai controlli sull’andamento della mortalità, si dispone il test per PSA su milza dei 3 capi morti più di recente. Ciò fermo restando che ogni aumento di mortalità superiore alla media deve essere segnalato, e che in base all’art. 9 comma 5 del Decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134, le informazioni inerenti alla morte degli animali devono essere registrate in BDN entro sette giorni dall’evento. Si raccomanda inoltre di effettuare una valutazione sanitaria anche delle eventuali unità epidemiologiche separate.
Rimanenti territori delle Regioni e Province Autonome in cui ricadono le zone di restrizione per PSA per focolai nel domestico e/o casi nel selvatico.
Negli allevamenti ricadenti nei territori sopra specificati le movimentazioni da vita e da macello sono subordinate alla sola effettuazione della visita clinica degli animali da movimentare, ogni 72 ore e nei modi sopra descritti, inclusa la valutazione dei soggetti disvitali. Resta inteso che eventuali aumenti di mortalità dovranno essere immediatamente riportate al Servizio veterinario localmente competente che accerterà le cause di mortalità degli animali effettuando, ove necessario, un prelievo per escludere la presenza della PSA, e che in base all’art. 9 comma 5 del Decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134, le informazioni inerenti alla morte degli animali devono essere registrate in BDN entro sette giorni dall’evento.
Le competenti Autorità regionali, sentito il Ministero della Salute, in base ad una valutazione del rischio, possono disporre ulteriori accertamenti tesi a monitorare lo stato sanitario degli allevamenti, compresi quelli non oggetto di movimentazione.
Regioni e Province Autonome indenni da PSA.
Nelle Regioni e Province Autonome indenni da PSA le movimentazioni da vita e da macello restano subordinate alla validazione del DDA da parte dei Servizi veterinari localmente competenti. Inoltre, ai fini dell’incremento del livello di sorveglianza, i Servizi veterinari programmano su base mensile l’esecuzione di visite cliniche negli allevamenti suinicoli, inclusa una verifica sull’andamento della mortalità.
Tutto il territorio nazionale.
Su tutto il territorio nazionale, in aggiunta ai test diagnostici previsti dal Piano di sorveglianza nazionale 2023, si dispone il test per PSA su milza per gli animali venuti a morte durante il trasporto e quelli in attesa di macellazione. In attesa degli esiti diagnostici l’intera partita deve essere tenuta nei locali di sosta o quarantena oppure macellata separatamente e le carcasse non movimentate.
Fermo restando quanto previsto dall’Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 5 del 24/08/2023, si raccomanda la valutazione della richiesta, da parte dei Veterinari aziendali, dell’esecuzione del test per PSA prima del ricorso a trattamenti antibiotici.
Infine, evidenziando che quanto disposto dall’art. 9 comma 5 del Decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134, in merito alla registrazione in BDN delle informazioni inerenti alla morte degli animali entro sette giorni dall’evento, è valido su tutto il territorio nazionale, si rammenta che eventuali aumenti di mortalità superiori alla media dovranno essere immediatamente riportati al Servizio veterinario localmente competente, che accerterà le cause di mortalità degli animali effettuando, ove necessario, un prelievo per escludere la presenza della PSA.
Sulla base dell’evoluzione epidemiologica e di una valutazione del rischio, il Ministero della salute, in accordo con le Regioni e P.A, potrà rimodulare le attività di controllo estendendole anche ad ulteriori territori.