Rottamazione e annullamento dei ruoli
Attraverso la “rottamazione dei ruoli”, se sussistono i requisiti indicati dalla norma, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 30.4.2019, beneficia dello sgravio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative.
Entro il 30.6.2019, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza delle stesse.
Il carico potrà essere dilazionato in cinque anni, mediante rate scadenti il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 31.7.2019. È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2019.
La nuova rottamazione è possibile anche dai contribuenti che, pur avendo aderito alle precedenti rottamazioni, non hanno perfezionato la procedura e intendono adesso accedere alla definizione secondo le nuove regole.
In presenza dei necessari requisiti, da verificare negli uffici CIA con il personale addetto, tutti i ruoli consegnati agli agenti della riscossione, con alcune tassative esclusioni, possono rientrare nella rottamazione. Non si tratta solo di qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IVA, addizionali, canone RAI, ecc.), dei contributi INPS e dei premi INAIL, ma di ogni entrata riscossa a mezzo ruolo. Anche i contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali rientrano nella rottamazione, nella misura in cui la riscossione sia affidata all’Agenzia delle Entrate.
La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi di mora e della relativa quota di aggi.