ORDINANZA COMMISSARIALE N°11/2023 -ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Firmata dal Commissario Straordinario lo scorso 20 ottobre, l’ordinanza commissariale con la quale sono indicate le modalità e le tempistiche per le richieste di rimborso alle imprese danneggiate dalle alluvioni che hanno coinvolto la nostra regione dello scorso maggio.
Le domande dovranno essere presentate attraverso il portale dedicato “SFINGE” o direttamente dal titolare/rappresentante legale dell’azienda o da un suo delegato tramite la sottoscrizione di una procura speciale. Le domande saranno presentabili dal 15/11/2023. Attualmente non sono previste scadenze.
Potranno accedere alla richiesta degli indennizzi le imprese agricole anche in forma societaria, con sede legale, operativa o con unità locali, che esercitavano la propria attività nei territori delimitati, colpiti dagli eventi alluvionali della nostra Regione, nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 ed il 17 maggio 2023.
La quantificazione del danno subito, ma soprattutto il nesso di casualità tra il danno e gli eventi calamitosi dovrà essere giustificato tramite perizia asseverata, od a seconda dei casi tramite perizia giurata, utilizzando il modello riportato nell’allegato 3 della dell’ordinanza, redatta da un tecnico abilitato, iscritto ad un ordine o ad un collegio, che deve essere in rapporto di terzietà con il committente.
Entità dei rimborsi
Come riportato nell’articolo 2 dell’ordinanza, si prevede nei limiti delle risorse stanziate di cui all’art. 20-sexies del D.L. 61/2023, il riconoscimento di un indennizzo fino al 100% delle spese ammissibili, con le modalità sotto riportate a seconda dell’entità dei danni subiti e riportati in perizia:
· se il danno riconosciuto non supera la somma di 40.000,00 euro, l’erogazione avverrà nel limite del 50% del totale del contributo concesso a titolo di anticipazione, mentre la restante parte sarà erogata a conclusione della rendicontazione finale delle spese e dei relativi controlli;
· se il danno riconosciuto è superiore a 40.000 euro, sarà concessa una prima anticipazione in misura pari almeno ad euro 40.000,00 e la restate parte sarà così erogata:
anticipazioni nei limiti del 50% della prima misura di contributo concesso;
saldo, a conclusione della rendicontazione finale delle spese, della differenza tra quanto concesso in relazione alla prima misura di contributo, ovvero tra l’importo complessivo dei contributi concessi in relazione ai successivi decreti di concessione, e quanto erogato a titolo di anticipazione.
Nel caso in cui l’interezza delle risorse da erogare non fosse disponibili, resta salva la possibilità in capo al Commissario di emettere ulteriori decreti di concessione per l’erogazione delle quote restanti.
Costi ed interventi ammissibili
Come riportato all’articolo 3 dell’ordinanza, sono rimborsabili i costi relativi alla riparazione o alla ricostruzione degli immobili produttivi, gli eventuali costi per la delocalizzazione anche temporanea dell’impresa, anche per gli immobili pertinenziali se questi sono funzionali all’attività aziendale.
I costi ammissibili sono: (a titolo esemplificativo ma non esaustivo per i quali si rimanda alla
lettura dell’articolo 3)
· la riparazione di beni strumentali;
· l’acquisto di beni strumentali;
· il ripristino o la sostituzione, se la sostituzione risulti meno onerosa, di impianti
produttivi, di arredi, elettrodomestici direttamente connessi all’attività produttiva, che
siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi;
· la ricostituzione delle scorte vive e morte, quali materie prime, capi morti ecc.. solo se
già esistenti al momento degli eventi calamitosi;
· il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive;
· il ripristino di reti di protezione e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti
antibrina;
· il ripristino dei terreni, se ripristinabili, o l’indennizzo relativo ai terreni non
ripristinabili;
· il ripristino delle arnie;
· il ripristino di strade aziendali e interaziendali se funzionali all’attività aziendale;
· il ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e
di bonifica;
· gli interventi idraulico-agrari e quelli a carattere strutturale quali drenaggi
profondi, opere di consolidamento di versanti, ecc.;
· realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale;
· drenaggio di acque superficiali (canalizzazioni, pozzetti, ecc.);
· i danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;
· la pulizia, rimozione di fango e detriti dal fabbricato e dall’area esterna
pertinenziale
Viene inoltre prevista a differenza delle altre linee di rimborso la possibilità della rendicontazione delle spese effettuate in economia da parte dell’azienda agricola purchè questi siano puntualmente indicati nelle perizie.
Per quanto concerne I beni mobili o immobili oggetto del contributo devono essere nella titolarità dell’impresa (proprietà o altro diritto reale) o detenuti ad altro titolo di conduzione quali ad esempio affitto, comodato, ecc).
Nel caso dei terreni questi devono essere presenti all’interno del piano colturale validato ai fini della domanda unica 2023, oppure se non è presente il piano colturale devono essere inseriti all’interno dell’anagrafe delle aziende agricole, con la conduzione valida al momento degli eventi alluvionali.
Perizia per la stima dei danni
La valutazione dei danni, come indicata dall’articolo 9 dell’ordinanza deve essere effettuata tramite perizia asseverata ( giurata nel caso di delocalizzazione) redatta da un professionista abilitato iscritto ad un ordine professionale che abbia rapporto di terzietà con il committente, e che indichi il nesso di casualità tra il danno subito e gli eventi calamitosi. La perizia potrà essere rendicontata tra le spese con i parametri riportati dall’art.3 comma 7 dell’ordinanza.
La perizia che è la base per richiedere i rimborsi, dovrà indicare puntualmente, per esempio in caso di riparazione, il valore della riparazione che non dovrà superare il valore di mercato del bene danneggiato prima dell’evento alluvionale, oppure in caso di sostituzione, il valore uguale al prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, od ancora in caso di ripristino di terreni, l’ubicazione catastale, la tipologia di coltura presente al momento dell’alluvione, ecc. Per la stima del danno si dovrà fare riferimento ai valori dei mercuriali delle Camere di Commercio, ai listini delle borse merci ed ai prezzari regionali.
Modalità di richiesta dei contributi
La domanda per l’ottenimento dei rimborsi deve essere presentata ai comuni tramite la piattaforma informatica dedicata, dal legale rappresentante dell’impresa danneggiata, o da un suo delegato munito di procura speciale. Alla domanda dovranno essere inoltre allegati i seguenti documenti:
- la scheda di rilevazione dei danni, redatta da un professionista abilitato sullo schema riportato nell’allegato 2 dell’Ordinanza;
- la perizia tecnica asseverata o giurata, redatta come dall’allegato 3 dell’ordinanza, rilasciata da un professionista abilitato;
- il progetto degli interventi proposti, con l’indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo, da cui risulti l’entità del contributo richiesto.
È ammessa la presentazione di una sola istanza di riconoscimento dei contributi. L’istanza può essere presentata nuovamente una sola volta in caso di rigetto per incompletezza documentale entro 30 (trenta) giorni dal rigetto.
L’articolo 6 dell’ordinanza prevede che alla data di presentazione dell’istanza, le imprese devono:
· essere regolarmente costituite, attive ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, salvo i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente (come ad esempio nel caso di produttori agricoli esonerati), ovvero i professionisti ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4. Per i professionisti e loro forme associative: essere regolarmente iscritti all’ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvo i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente
per le cooperative sociali, essere iscritte nella sezione b) dell’Albo regionale delle cooperative sociali;
· essere in possesso di Partita IVA e/o Codice Fiscale;
· non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’Amministrazione;
· non essere sottoposti a procedure di liquidazione giudiziale o a procedure di liquidazione coatta amministrativa, ovvero a procedure di liquidazione volontaria, salvo che la stessa non venga revocata prima della presentazione della domanda di contributo;
· essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL ovvero aver presentato istanza di regolarizzazione degli obblighi contributivi; non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza né esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, ai sensi della normativa vigente in materia. La verifica è obbligatoria per importi superiori ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00); la verifica è altresì obbligatoria su terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi per un importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00);
· dichiarare la data di inizio attività produttiva danneggiata e fornire informazioni in merito al fatturato, al risultato di esercizio ed al numero degli addetti in termini di Unità Lavorative per Anno, relativamente all’esercizio 2022 e ai due anni precedenti, ove ricompresi nel periodo decorrente dalla data di inizio attività;
· di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Rendicontazione degli investimenti e tracciabilità dei pagamenti
Per tutte le fatture che verranno rendicontate è sempre obbligatorio l’inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, mentre nel caso in cui siano vi siano situazioni in cui gli investimenti erano già stati già realizzati prima della data dell’entrata in vigore dell’ordinanza che non prevedono specifiche autorizzazioni, il rispetto della clausola di tracciabilità finanziaria deve risultare in modo chiaro nel corpo delle fatture ricevute dall’impresa.
L’eventuale inadempimento dell’obbligo di tracciamento finanziario determinerà la perdita
totale del contributo erogato. I pagamenti dovranno essere effettuati in maniera tracciata, come previsto dalla normativa vigente.
Cumulabilità dei rimborsi
Eventuali ulteriori altri indennizzi quali ad esempio assicurazioni, crediti d’ imposta ecc… riconducibili ai medesimi costi ammissibili dovranno essere sommati al contributo determinato dell’ordinanza, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, che non dovrà comunque superare il 100% del contributo ammissibile in relazione al danno riconosciuto.
Punti di particolare attenzione
Vanno evidenziati due punti di particolare attenzione relativamente a quanto indicato
nell’ordinanza, ovvero che solo per le imprese agricole è prevista la rendicontazione delle spese
effettuate in economia e è possibile il trasferimento della proprietà ad altra impresa dopo aver
presentato la domanda senza che vi sia il decadimento dell’istanza di rimborso, cosa che non è
previsto per le imprese di altri settori.