Contributi a fondo perduto con il Decreto Sostegni: domande entro il 28 maggio
Mirco Conti
Una delle misure introdotte dal Decreto Legge “Sostegni” n. 41/2021, riguarda il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli “operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica «Covid-19»”. Questa agevolazione spetta a prescindere dall’attività esercitata (ossia dal codice Ateco).
Soggetti beneficiari
Il contributo è dedicato ai soggetti titolari di partita Iva, compresi gli agricoltori titolari di reddito agrario. Non rileva il regime fiscale adottato, pertanto l’agevolazione è riconosciuta anche ai contribuenti in regime forfettario.
Il contributo a fondo perduto in esame non spetta:
• ai soggetti la cui attività risulta cessata al 23/03/2021;
• ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24/03/2021;
Condizioni richieste
Per usufruire del contributo in esame è richiesta la presenza delle seguenti 2 condizioni:
• ammontare dei ricavi e/o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro;
• riduzione del fatturato 2020 (comprensivo dei corrispettivi) rispetto a quelli 2019.
Verifica riduzione fatturato (comprensivo dei corrispettivi)
Per usufruire del beneficio in esame è richiesto che l’ammontare medio mensile del fatturato 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato 2019.
A tal fine va fatto riferimento alla data di effettuazione delle operazioni (cessione di beni / prestazione di servizi). In particolare, come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 15/E, vanno considerate le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni Iva periodiche del 2019/2020, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini Iva.
Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dall’1/1/2019 il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito. Non è pertanto necessario verificare la riduzione del fatturato/corrispettivi.
Relativamente agli agricoltori esonerati dalla tenuta della contabilità Iva, vanno considerate le operazioni per le quali l’acquirente ha emesso l’autofattura.
Qualora l’imprenditore agricolo eserciti l’attività esclusivamente nei confronti di consumatori finali, è necessario fare riferimento alla documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia di volume d’affari di euro 7.000, sempreché l’impresa risulti iscritta in Camera di Commercio ed eserciti l’attività nel pieno rispetto delle norme che regolano la vendita diretta (art. 4, D.Lgs. n. 228/2001).
Ammontare del contributo
Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato corrispettivi 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato 2020. La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi e/o compensi 2019 (vedi tabella).
Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, “per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020”, per un importo:
• non superiore a € 150.000;
• non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche; € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Modalità di riconoscimento del contributo
La fruizione del beneficio in esame è subordinata alla presentazione all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda entro il 28 maggio 2021.
Modalità di fruizione del contributo
Il contributo in esame può essere fruito secondo le seguenti 2 modalità alternative:
• direttamente. In tal caso l’Agenzia delle Entrate provvede all’accredito dello stesso sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
• a seguito di scelta irrevocabile del beneficiario, quale credito d’imposta da utilizzare “nella sua totalità” in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel).
Regime sanzionatorio
Nel caso in cui il contributo sia in tutto, o in parte, non spettante:
• l’Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:
– della sanzione di cui all’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%);
– degli interessi ai sensi dell’art. 20, Dpr n. 602/73 (4% annuo);
• è applicabile l’art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.
La Cia già dal mese di marzo ha avviato l’attività di analisi e controllo dei dati contabili riferiti agli imprenditori associati. Pertanto, le aziende che conservano le scritture contabili presso Cia o società collegate, vengono contattate per ricevere un servizio qualificato al fine di compilare e sottoscrivere la domanda, solo se in possesso delle predette condizioni di legge che ne consentono la presentazione.
Gli altri lettori, possono segnalare i propri dati contabili e lasciare i propri recapiti, collegandosi al link: https://sites.google.com/cia.it/ciasostieneleimprese/home-page