Abbruciamenti e qualità dell’aria

Il Decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge n. 103 del 10 agosto 2023 prevede all’art. 10 il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 182 comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006, da novembre a febbraio e in luglio e agosto.
Utilizzo di deroghe:
- per soli 2 giorni nei mesi di marzo e ottobre (la novità è che non è più consentito per tutto l’arco di tempo che va da marzo a ottobre come era previsto in precedenza)
- per soli due giorni, nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 marzo di ciascun anno, puoi bruciare solo se il terreno ricade in “zona montana o zona agricola svantaggiata”;
Le suddette deroghe per l’abbruciamento sono consentite solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria (bollino rosso) e non siano stati adottati provvedimenti di grave pericolosità per gli incendi boschivi ed esclusivamente in zone non raggiungibili dalla “viabilità ordinaria” ovvero da strade pubbliche e private percorribili da veicoli idonei alla raccolta dei residui vegetali.
L’abbruciamento controllato del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli deve essere realizzato sul luogo di produzione, raggruppando il materiale in piccoli cumuli di quantità non superiori a 3 mc/Ha per giorno.
Il terreno su cui si effettua l’abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco, è obbligatorio mantenersi a distanza maggiore di 100 metri dai margini di boschi, ecc.
Chi intende procedere deve comunicare preventivamente l’attività di abbruciamento con una delle seguenti modalità, previa eventuale verifica con l’ufficio tecnico del comune di competenza:
- telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051;
- tramite la Web App;
- inviando un e-mail all’indirizzo so.emiliaromagna@vigilfuoco.it indicando sempre le proprie generalità, un numero telefonico, il comune e la località in cui si effettuerà la combustione.
L’attività di abbruciamento deve terminare entro 48 ore dalla comunicazione, sono consentite solo in mattinata e i fuochi dovranno essere spenti entro le ore 11.00, sempre che non vi sia presenza di vento.
Divisione Comuni
Agglomerato di BO | Pianura Est | Appennino |
Calderara di Reno | Imola | Borgo Tossignano |
Ozzano | Castel San Pietro | Casalfiumanese |
Pianoro | Castel Guelfo | Castel Del Rio |
San Lazzaro | Medicina | Fontanelice |
Zola Predosa | Mordano | Monterenzio |
Galliera | Riolo Terme | |
San Pietro in Casale | Casola Valsenio | |
Castel Bolognese | ||
Dozza | ||
Conselice |
L’azienda agricola quando può bruciare?
Ottobre | Novembre – febbraio | marzo | Aprile – giugno | Luglio – agosto | Settembre | |
NO ZAS | Solo 2 gg | Divieto | Solo 2 gg | No divieto | Divieto | No divieto |
ZAS | Solo 2 gg | No divieto | Divieto | No divieto |
Nei periodi di deroga (ottobre-marzo) sono massimo 2 gg/anno solare. Comunque consultare sempre il bollettino dell’aria:
https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali/bollettino- misure-emergenziali