24/07/17 – NUOVI ‘VOUCHER’ AGRICOLI
Limiti stringenti per il lavoro occasionale in agricoltura
Dopo le norme generali sui “nuovi voucher” precisiamo le norme che riguardano il settore agricolo
Le imprese del settore agricolo possono ricorrere al contratto di prestazioni occasionali impiegando esclusivamente alcune categorie di lavoratori che in ogni caso non devono essere stati
iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e che siano:
• titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
• studenti con meno di 25 anni di età;
• persone disoccupate, ovvero che abbiano presentato all’ANPAL la Dichiarazione di Immediata Disponibilità;
• percettori di prestazioni integrative del salario, di REI o SIA ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Nel settore agricolo il compenso minimo orario è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In particolare, sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell’Area di appartenenza del lavoratore. Più precisamente:
– area 1: € 9,65;
– area 2: € 8,80;
– area 3: € 6,56.
L’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.
La comunicazione preventiva tramite Inps avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura Inps, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a tre giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione.
Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario, la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica Inps, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto.
(Un articolo più dettagliato su tutta la materia nuovi voucher lo trovate sul numero 9 di Agrimpresa in arrivo a casa)